La pubblicità per le bevande distillate, con la parola, l’immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni o rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà.
I confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze sono vietati.1
La pubblicità per le bevande distillate è vietata:
alla radio e alla televisione;
in e su edifici o parti di edifici destinati ad usi pubblici, come pure nella loro area;
in e su mezzi pubblici di trasporto;
sui campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;
in occasione di manifestazioni cui partecipano soprattutto fanciulli e adolescenti o che sono organizzate precipuamente per loro;
nelle aziende che vendono medicinali o la cui attività consiste essenzialmente nel salvaguardare la salute;
sugli imballaggi e sugli oggetti d’uso che non contengono bevande distillate o non hanno nessuna connessione con esse.
È vietato organizzare concorsi che servono da pubblicità alle bevande distillate, ne presuppongono l’acquisto o ne prevedono la distribuzione a titolo di premi.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379;FF 1996 I 329). ↩
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