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Commenti: Art. 48 | Omnilex
Law
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Art. 48
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Art. 48
680
LAlc
Federal Act
1 gen 1933
Fonte originale
Un pegno fiscale può essere realizzato quando:
il credito fiscale così garantito è diventato esecutivo; e
il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente.
Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private.
L’UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:
il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o
il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario del pegno sia sconosciuto.
Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla procedura di realizzazione.
Il Consiglio federale stabilisce:
le ulteriori condizioni alle quali l’UDSC può realizzare il pegno a trattative private;
i casi nei quali l’UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.
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