LʼUDSC può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari, anche se non sono né accertati con decisione passata in giudicato né scaduti, quando:
i crediti non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
il pagamento appare in pericolo, segnatamente quando il debitore:
1. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero, o
2. è in ritardo con il pagamento.
La garanzia può essere prestata sotto forma di deposito di contanti, di titoli, di una garanzia bancaria o di una fideiussione solidale.
L’ordine di prestare garanzia è equiparato a una decisione giudiziaria ai sensi dell’articolo 80 LEF1. Esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF.
L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.
Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.