Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione sull’alcool sono retti dalle disposizioni della presente legge. .1
I rapporti di diritto derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 della legge federale del 23 dicembre 18862sulle bevande spiritose e dall’assegnazione d’indennità globali alle distillerie concessionarie continueranno ad avere vigore.
Dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, le autorità eserciteranno le loro mansioni secondo le disposizioni della legge stessa. .3
Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, le riserve disponibili della Regìa federale degli alcool (RFA), il cui ammontare sarà fissato mediante decreto federale, dovranno essere ripartite fra i Cantoni in conformità dell’articolo 22 della legge federale del 29 giugno 19004sulle bevande spiritose. La somma restante servirà come fondo d’esercizio della RFA.