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Art. 16b

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’omologazione è rinnovata su richiesta se le condizioni per il suo rilascio continuano a essere adempiute.
  2. Una volta rinnovata, l’omologazione è di regola valida a tempo indeterminato. L’Istituto può tuttavia limitarne la durata, segnatamente nel caso delle omologazioni secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere a e b.

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