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Art. 35

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Per ogni singola importazione di sangue e suoi derivati occorre ottenere un’autorizzazione d’importazione. Il deposito in un magazzino doganale è considerato importazione. 1bis. Il sangue e i suoi derivati labili importati per trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all’articolo 33a .1
  2. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se è esclusa la messa in pericolo di persone.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2024 (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 534;FF 2022 2348,3169).

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