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Art. 36

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 34 capoverso 1 deve verificare l’idoneità del donatore di sangue.
  2. Dalla donazione di sangue devono essere escluse le persone:
    1. la cui salute può essere pregiudicata dal prelievo di sangue;
    2. il cui sangue può trasmettere agenti patogeni.
  3. I criteri di esclusione non possono discriminare nessuno. Qualora facciano riferimento a un comportamento a rischio del candidato donatore, si basano sul comportamento individuale e devono essere scientificamente motivati.1
  4. Il Consiglio federale disciplina i requisiti di idoneità alla donazione, la competenza per stabilire se essi sono adempiuti e i dati da rilevare.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2024 (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 534;FF 2022 2348,3169).

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