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Art. 38

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il sangue donato deve essere sottoposto a test in grado di rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori nonché a esami volti a garantire la tolleranza.
  2. Il Consiglio federale definisce:
    1. i test ai quali sottoporre il sangue al fine di rilevare la presenza di agenti patogeni o indicatori di agenti patogeni;
    2. la procedura in caso di esito reattivo dei test;
    3. gli esami che devono essere effettuati al fine di garantire la tolleranza;
    4. le prescrizioni applicabili all’esecuzione dei test.
  3. Può prevedere deroghe al test obbligatorio per le trasfusioni autologhe.

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