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Art. 39

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Chi utilizza sangue e suoi derivati è tenuto a:
    1. registrare tutte le operazioni rilevanti per la sicurezza;
    2. tenere dette registrazioni in modo tale da garantire l’identificazione del donatore e del destinatario del sangue.
  2. A ogni prelievo di sangue vanno registrati segnatamente:
    1. il cognome, il nome e la data di nascita del donatore;
    2. la data del prelievo;
    3. i risultati dei test e la loro interpretazione.
  3. Delle persone escluse in quanto donatori va registrato:
    1. il cognome, il nome e la data di nascita;
    2. la data e il motivo dell’esclusione.
  4. Delle persone cui vengono somministrati sangue o derivati del sangue va registrato:
    1. il cognome, il nome e la data di nascita;
    2. la data della somministrazione;
    3. la caratterizzazione e la provenienza del sangue o dei suoi derivati.
  5. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente prevedere deroghe all’obbligo di registrazione per le trasfusioni autologhe.

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