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Art. 47a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il fabbricante redige una documentazione tecnica.
  2. Questa documentazione tecnica è allestita in modo da consentire una valutazione della conformità del dispositivo medico con i requisiti della presente legge. Contiene in particolare anche informazioni e dati sulla sorveglianza dopo l’immissione in commercio.
  3. Il fabbricante tiene aggiornata la documentazione tecnica.
  4. Il Consiglio federale determina i dati e le informazioni che devono figurare nella documentazione tecnica dei diversi dispositivi medici e le modalità della sua messa a disposizione.

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