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Art. 47c

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Gli operatori economici comunicano, su richiesta, all’autorità competente:
    1. tutti gli operatori economici da cui hanno ricevuto un dispositivo medico;
    2. tutti gli operatori economici ai quali hanno fornito un dispositivo medico;
    3. tutte le istituzioni sanitarie o i professionisti della salute ai quali hanno fornito un dispositivo medico.
  2. Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione delle informazioni.

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