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Art. 62b

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’Istituto e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sono autorizzati, previa ponderazione degli interessi, a comunicare nel singolo caso al titolare di un’autorizzazione d’esercizio o di un’omologazione di un medicamento, nonché a chiunque immette in commercio dispositivi medici, i dati confidenziali raccolti secondo la presente legge, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numero 5 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati, se ritengono una simile misura necessaria per scoprire e combattere un presunto commercio illegale di agenti terapeutici.2
  2. I dati personali dei pazienti non possono essere comunicati.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 74 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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