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Art. 62c

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Per adempiere i propri compiti, l’Istituto gestisce un sistema d’informazione sui dispositivi medici; quest’ultimo serve in particolare a garantire la sicurezza e la sorveglianza dei dispositivi medici nonché la vigilanza.
  2. Il sistema d’informazione contiene i dati di cui all’articolo 62a necessari per la sorveglianza dei dispositivi medici e per l’esecuzione di procedure di notifica e di autorizzazione per sperimentazioni cliniche ai sensi della presente legge.
  3. I dati di cui al capoverso 2 possono essere confrontati automaticamente con Eudamed.
  4. I dati di cui al capoverso 2 non degni di particolare protezione possono essere pubblicati, purché sia garantita la protezione dei segreti professionali e commerciali.
  5. Il Consiglio federale disciplina:
    1. la struttura e il catalogo dei dati;
    2. i diritti d’accesso;
    3. le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
    4. la durata di conservazione.

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