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Art. 64

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. I servizi della Confederazione incaricati dell’esecuzione della presente legge possono comunicare alle autorità e istituzioni estere competenti per l’esecuzione delle prescrizioni relative agli agenti terapeutici, nonché a organizzazioni internazionali, informazioni non accessibili pubblicamente se è garantito che:
    1. il servizio che ha fatto la richiesta è vincolato dal segreto d’ufficio, utilizza i dati ricevuti esclusivamente nell’ambito di una procedura amministrativa in relazione con l’esecuzione di prescrizioni relative agli agenti terapeutici e non li comunica a terzi;
    2. sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie per l’esecuzione di prescrizioni relative agli agenti terapeutici;
    3. non sono divulgati segreti di fabbricazione né segreti commerciali, salvo che la comunicazione delle informazioni sia indispensabile per evitare pericoli seri e imminenti che minacciano la vita o la salute delle persone.
  2. Possono comunicare loro dati personali, compresi i dati sulla salute e su perseguimenti o sanzioni amministrativi o penali, se la legislazione dello Stato in questione garantisce una protezione adeguata della personalità dell’interessato. In assenza di una tale legislazione, i dati possono essere comunicati unicamente se:
    1. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, assicurano una protezione adeguata;
    2. l’interessato vi ha acconsentito nel caso specifico;
    3. la comunicazione consente, nel caso specifico, di evitare pericoli gravi per la salute;
    4. la comunicazione è necessaria, nel caso specifico, per proteggere la vita o l’integrità fisica dell’interessato; oppure
    5. vi è la possibilità, nel caso specifico, di scoprire un traffico illegale o altre infrazioni gravi alla presente legge.
  3. In particolare possono essere comunicati i dati seguenti:
    1. risultati della sorveglianza del mercato;
    2. rapporti di ispezioni;
    3. dati su sperimentazioni cliniche;
    4. informazioni risultanti dalla vigilanza;
    5. dati su autorizzazioni;
    6. informazioni su organismi di valutazione della conformità.
  4. Ai fini della notifica e della registrazione di effetti indesiderati di medicamenti, l’Istituto è autorizzato a comunicare all’Organizzazione mondiale della sanità, attraverso la banca dati internazionale di farmacovigilanza, le informazioni seguenti:
    1. informazioni non accessibili al pubblico e dati personali concernenti la salute, unitamente alle iniziali, al sesso e all’anno di nascita dell’interessato;
    2. un rapporto sugli effetti indesiderati.

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