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Art. 64a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Previa notifica all’Isituto, le autorità estere competenti possono effettuare controlli presso le aziende svizzere attive nel settore degli agenti terapeutici se:
    1. il controllo mira esclusivamente a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di agenti terapeutici;
    2. il risultato del controllo è utilizzato esclusivamente in una procedura amministrativa connessa con l’esecuzione di prescrizioni in materia di agenti terapeutici;
    3. l’azienda da controllare vi acconsente; e
    4. l’autorità estera informa l’Istituto sui risultati del controllo mediante un rapporto d’ispezione redatto in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese.
  2. L’Istituto può accompagnare l’autorità estera durante il controllo.
  3. Previa autorizzazione delle competenti autorità estere e se necessario per assicurare la protezione della salute, l’Istituto può effettuare controlli all’estero presso le aziende attive nel settore degli agenti terapeutici. Può inoltre partecipare a controlli effettuati dalle autorità estere competenti.1

Footnotes

  1. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961;FF 2019 1).

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