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Art. 64b

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale

Nell’ambito dell’esecuzione dei compiti attribuiti loro dalla presente legge, le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate a trattare dati personali allo scopo di ridurre la resistenza agli antibiotici nella medicina veterinaria.

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