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Art. 64f

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale

Per quanto concerne il Sistema d’informazione sugli antibiotici, il Consiglio federale disciplina:

  1. la struttura e il catalogo dei dati, inclusa la parte utilizzata dai Cantoni;
  2. la responsabilità del trattamento dei dati;
  3. i diritti d’accesso di cui all’articolo 64e , in particolare la loro estensione;
  4. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
  5. la procedura di collaborazione con i Cantoni;
  6. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale gli stessi devono essere distrutti;
  7. l’archiviazione;
  8. l’obbligo di notifica delle persone che smerciano, prescrivono, dispensano e usano antibiotici, esclusi i detentori di animali;
  9. l’accesso ai dati concernenti i veterinari contenuti nel registro delle professioni mediche universitarie di cui agli articoli 51–54 della legge del 23 giugno 20061sulle professioni mediche.

Footnotes

  1. RS 811.11

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