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Art. 64g

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale

I Cantoni che utilizzano il Sistema d’informazione sugli antibiotici per i propri compiti di esecuzione sono tenuti, per il loro settore, a emanare disposizioni equivalenti sulla protezione dei dati e a designare un organo incaricato di vigilare sull’osservanza di tali norme.

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