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Art. 70

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Su proposta del Consiglio dell’Istituto, il Consiglio federale approva gli obiettivi strategici dell’Istituto per un periodo di quattro anni.
  2. Gli adeguamenti che si rendono necessari in seguito alla verifica effettuata annualmente dal Consiglio dell’Istituto devono parimenti essere sottoposti al Consiglio federale per approvazione.

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