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Art. 71

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Gli organi dell’Istituto sono:
    1. il Consiglio dell’Istituto;
    2. la Direzione;
    3. l’Ufficio di revisione.
  2. Una persona non può far parte di più di uno degli organi di cui al capoverso 1.
  3. Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del Consiglio dell’Istituto per motivi importanti.

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