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Art. 72

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il Consiglio dell’Istituto è composto di sette membri al massimo.
  2. Il Consiglio federale nomina, in base a un profilo dei requisiti, i membri del Consiglio dell’Istituto e ne designa il presidente. I Cantoni hanno il diritto di proporre tre membri.
  3. Il mandato dura quattro anni. Può essere rinnovato due volte.

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