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Art. 72a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il Consiglio dell’Istituto è l’organo strategico dell’Istituto e ne tutela gli interessi. Ha i compiti seguenti:
    1. fissa gli obiettivi strategici dell’Istituto, li sottopone per approvazione al Consiglio federale e li verifica ogni anno;
    2. riferisce annualmente al Consiglio federale sull’adempimento degli obiettivi strategici; trasmette al Consiglio federale il rapporto del Controllo federale delle finanze sui controlli specifici dell’Istituto effettuati nel quadro della vigilanza finanziaria;
    3. propone al Consiglio federale l’importo delle indennità che la Confederazione deve versare per le prestazioni di cui all’articolo 69;
    4. emana il regolamento d’organizzazione dell’Istituto;
    5. emana il suo regolamento interno, nel quale stabilisce segnatamente le regole in materia di ricusazione;
    6. elabora e adotta la relazione annuale sulla gestione e la sottopone per approvazione al Consiglio federale; presenta al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e una proposta di impiego degli eventuali utili; pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata;
    7. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;
    8. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della Direzione;
    9. adempie gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio federale nel settore degli agenti terapeutici;
    10. vigila sulla Direzione e provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato all’Istituto;
    11. emana le disposizioni di cui all’articolo 82 capoverso 2;
    12. approva il piano di gestione e il preventivo;
    13. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
    14. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico per l’istituto di previdenza;
    15. emana disposizioni regolamentari che assicurano l’indipendenza dei periti incaricati dall’Istituto.
  2. I membri del Consiglio dell’Istituto adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’Istituto. Il Consiglio dell’Istituto prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell’Istituto e per evitare conflitti d’interesse.

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