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Art. 74

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il Consiglio federale nomina l’Ufficio di revisione per un quadriennio. L’incarico può essere rinnovato di volta in volta per un ulteriore quadriennio.
  2. All’Ufficio di revisione sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni1sull’ufficio di revisione della società anonima.
  3. L’Ufficio di revisione effettua una revisione ordinaria e sottopone al Consiglio federale e al Consiglio dell’Istituto una relazione in cui li informa approfonditamente dei risultati delle sue verifiche.
  4. Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio di revisione di accertare determinati fatti.
  5. Il Consiglio federale può revocare l’Ufficio di revisione.

Footnotes

  1. RS 220

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