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Art. 73

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. La Direzione è l’organo operativo dell’Istituto. È presieduta da un direttore.
  2. La Direzione ha i compiti seguenti:
    1. dirige gli affari;
    2. emana le decisioni conformemente al regolamento d’organizzazione;
    3. elabora le basi decisionali del Consiglio dell’Istituto e lo informa a scadenze regolari; in caso di eventi particolari lo informa senza indugio;
    4. rappresenta l’Istituto verso l’esterno;
    5. elabora il piano di gestione e il preventivo e li sottopone per approvazione al Consiglio dell’Istituto;
    6. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento dei rapporti di lavoro del personale dell’Istituto; è fatto salvo l’articolo 72a capoverso 1 lettera h;
    7. adempie i compiti che non sono assegnati a un altro organo.
  3. Il regolamento d’organizzazione disciplina i dettagli.

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