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Art. 77

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. La Confederazione e i Cantoni possono conferire all’Istituto un capitale di dotazione infruttifero.
  2. L’Istituto finanzia le sue uscite segnatamente mediante:
    1. 1 le indennità versate dalla Confederazione per i compiti secondo l’articolo 69 capoverso 1, nella misura in cui il loro costo non sia coperto da tasse ed emolumenti;
    2. le tasse e gli emolumenti secondo l’articolo 65;
    3. i compensi per i servizi forniti ad altre autorità e a organizzazioni internazionali secondo l’articolo 69 capoverso 2.
    a. elaborazione delle normative; b. esecuzione delle disposizioni di diritto penale; c. sorveglianza dei dispositivi medici.2
  3. I seguenti compiti e attività dell’Istituto sono finanziati interamente mediante le indennità della Confederazione:
  4. L’impiego specifico dei mezzi di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché la compensazione in caso di sovrafinanziamento o sottofinanziamento dei compiti e attività secondo il capoverso 2bissono decisi nell’ambito dell’approvazione degli obiettivi strategici.3
  5. Le multe e le entrate provenienti da altre sanzioni sono devolute alla Confederazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961;FF 2019 1).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961;FF 2019 1).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961;FF 2019 1).

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