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Art. 78

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. La presentazione dei conti dell’Istituto espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
  2. La presentazione dei conti rispetta i principi generali di essenzialità, completezza, comprensibilità, continuità ed espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.
  3. Le norme in materia di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere indicate nell’allegato.
  4. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell’Istituto.

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