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Art. 79a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Su richiesta dell’Istituto, l’Amministrazione federale delle finanze può gestire, nell’ambito della propria tesoreria centrale, le sue liquidità.
  2. L’Amministrazione federale delle finanze può concedere all’Istituto prestiti a tassi d’interesse di mercato per garantirne la solvibilità.
  3. L’Amministrazione federale delle finanze e l’Istituto convengono i dettagli di questa collaborazione.

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