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Art. 80

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell’Istituto, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da esso incaricate è retta dalla legge del 14 marzo 19581sulla responsabilità.
  2. L’Istituto e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:
    1. hanno violato importanti doveri d’ufficio;
    2. il danno non è riconducibile a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Footnotes

  1. RS 170.32

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