Torna alla legge

Art. 81a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’Istituto esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
  2. L’Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
  3. Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:
    1. nominando e revocando i membri e il presidente del Consiglio dell’Istituto;
    2. approvando la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro con il direttore;
    3. nominando e revocando l’Ufficio di revisione;
    4. approvando l’ordinanza sul personale dell’Istituto e quella sugli emolumenti nonché il contratto di affiliazione a PUBLICA;
    5. approvando la relazione sulla gestione e decidendo la destinazione di un eventuale utile;
    6. approvando gli obiettivi strategici e verificandone annualmente il raggiungimento;
    7. deliberando il discarico del Consiglio dell’Istituto.
  4. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici, il Consiglio federale può consultare i documenti commerciali dell’Istituto e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività.
  5. Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.