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Art. 81

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’Istituto beneficia dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.
  2. È fatto salvo il diritto federale in materia di:
    1. imposta sul valore aggiunto su controprestazioni;
    2. imposta preventiva e tasse di bollo.

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