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Art. 82a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. I servizi della Confederazione incaricati dell’esecuzione della presente legge collaborano con autorità estere e con organizzazioni internazionali.
  2. Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti:
    1. lo scambio di informazioni con autorità estere od organizzazioni internazionali nonché la partecipazione della Svizzera a sistemi d’informazione internazionali volti a garantire la sicurezza degli agenti terapeutici;
    2. la comunicazione di dati personali, compresi dati sulla salute e su perseguimenti o sanzioni amministrativi o penali, ad autorità estere o a organizzazioni internazionali, sempre che l’esecuzione della presente legge lo esiga.

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