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Art. 83

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. I Cantoni adempiono i compiti di esecuzione:
    1. affidati loro dalla presente legge;
    2. non espressamente affidati alla Confederazione.
  2. I Cantoni comunicano all’Istituto i loro atti legislativi in materia di agenti terapeutici.

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