812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
** La presente ordinanza disciplina:
la fabbricazione di medicamenti;
il commercio all’ingrosso di medicamenti;
l’importazione, l’esportazione e il transito di medicamenti;
il commercio di medicamenti all’estero a partire dalla Svizzera;
il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti nonché di ulteriori elementi essenziali della sicurezza della trasfusione nel trattamento del sangue o di emoderivati labili;
le attività di mediatore o di agente relative ai medicamenti;
le autorizzazioni temporanee dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b cpv. 1 LATer.
Fatta eccezione per gli articoli 27, 28 e 47, la presente ordinanza si applica per analogia anche al trattamento di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20071sui trapianti.
Gli articoli 29–38 non si applicano agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.