812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 11 è responsabile delle attività che svolge.
L’importazione, l’esportazione e il commercio all’ingrosso di medicamenti devono essere conformi alle norme GDP di cui all’allegato 4.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 12 gen. 2022 concernente gli adeguamenti al nuovo diritto UE sui medicamenti veterinari, in vigore dal 28 gen. 2022 (RU 2022 16). ↩
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