812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
L’importazione di medicamenti utilizzati nel quadro di una sperimentazione clinica secondo il protocollo della sperimentazione necessita di un’autorizzazione di Swissmedic. Quest’ultima include l’importazione singola di medicamenti immunologici, di sangue e di emoderivati.
Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona o l’istituzione che importa il medicamento detiene già un’autorizzazione di cui all’articolo 11.
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