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Commenti: Art. 33 | Omnilex
Law
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Art. 33
Art. 32
Art. 34
Art. 33
812.212.1
OAMed
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
L’esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato confermato mediante metodi adeguati.
La comunicazione dell’esito positivo del test al donatore deve essere accompagnata da un’offerta di consulenza e assistenza.
Il donatore può chiedere che l’esito del test non gli sia comunicato.
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OAMed · Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
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