812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Chi esporta medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani necessita per ogni fornitura di un’autorizzazione di Swissmedic.
Chi commercia tali medicamenti all’estero necessita per ogni fornitura di un’autorizzazione di Swissmedic.
Un’autorizzazione di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rilasciata se il richiedente:
conferma a Swissmedic che in base agli accertamenti effettuati non vi sono indizi che i medicamenti in questione siano utilizzati per l’esecuzione di esseri umani; e
presenta una dichiarazione del destinatario in cui quest’ultimo si impegna a non utilizzare egli stesso o tramite terzi i medicamenti per l’esecuzione di esseri umani.
Swissmedic pubblica un elenco dei medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani. Nel fare ciò, tiene conto del diritto vigente nell’UE, in particolare degli atti delegati o degli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea conformemente al regolamento (CE) n. 1236/20051.
Footnotes
Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, versione della GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. ↩
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