812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
I Cantoni possono effettuare rilevazioni presso i fabbricanti in merito ai medicamenti fabbricati secondo l’articolo 9 capoversi 2 lettere a–cbise 2bisLATer. Su richiesta, i fabbricanti sono tenuti a comunicare ai Cantoni i dati necessari.
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