(art. 11)
Valori di concentrazione per valutare l’aria contenuta nei pori del suolo dei siti inquinati
1Per valutare l’aria contenuta nei pori del suolo dei siti inquinati fanno testo i valori di concentrazione riportati nella tabella seguente. Se provoca emissioni per le quali non sono stati definiti valori di concentrazione, segnatamente odori o polveri, un sito deve essere risanato se le emissioni possono portare a immissioni eccessive ai sensi dell’ordinanza del 16 dicembre 19851contro l’inquinamento atmosferico.
2Per il prelievo di campioni e per l’esecuzione delle analisi dell’aria contenuta nei pori del suolo valgono le seguenti esigenze:
- i campioni devono essere prelevati mediante sonde per i gas del suolo in un numero di luoghi di misurazione rappresentativi dell’inquinamento del sito. Nel prelevare i campioni, occorre evitare di aspirare aria estranea;
- nell’aria contenuta nei pori del suolo devono essere analizzate soltanto le sostanze che si suppongono presenti nel sito in base all’indagine storica. Se si analizzano semplicemente le somme dei parametri, come criterio di valutazione vale sempre il valore di concentrazione più basso di ogni singola sostanza.
3Si può rinunciare al prelievo di campioni dell’aria contenuta nei pori del suolo quando esiste un’altra prova che il valore di concentrazione dell’aria dei pori non può essere superato, segnatamente sulla base dell’esatta conoscenza della composizione e della provenienza del materiale del sito.
4L’UFAM emana direttive sul prelievo di campioni e sull’esecuzione delle analisi dell’aria contenuta nei pori del suolo.