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Art. 10

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 3 cpv. 3 LC)

Le imprese che esercitano un’attività di collocamento in relazione con l’estero devono disporre di personale che, per i Paesi interessati, conosca segnatamente:

  1. le disposizioni in materia di emigrazione e di inizio di un’attività lucrativa;
  2. la legislazione in materia di collocamento.

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