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Art. 48d

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 20 cpv. 2 LC)

  1. Le pene convenzionali inflitte e le spese di controllo addossate ai prestatori sono versate e impiegate secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.
  2. Durante i controlli, gli organi paritetici riservano al prestatore lo stesso trattamento applicato agli altri datori di lavoro del settore. I controlli sono annunciati al prestatore entro un termine adeguato.
  3. L’organo paritetico preposto ai controlli o i servizi di controllo da esso designati sono soggetti all’obbligo del segreto secondo l’articolo 34 LC. Se accertano infrazioni che non siano di lieve entità, devono darne comunicazione all’ufficio cantonale del lavoro.
  4. Il prestatore può chiedere in qualsiasi momento all’autorità cantonale responsabile della dichiarazione di obbligatorietà generale che il controllo sia effettuato da un organo di controllo indipendente dalle parti contraenti. L’articolo 6 della legge federale del 28 settembre 19561concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è applicabile per analogia.

Footnotes

  1. RS 221.215.311

1 commentary

N1.Incarico a terzi per controlli e conferma nell'OC

È consentito incaricare terzi per il controllo; ciò risulta dalla giurisprudenza citata, con riferimento all'art. 23 cpv. 2 AVE GAV FAR e all'art. 20 cpv. 2 lett. b LC, ed è espressamente confermato nel considerandо 5 con riferimento all'art. 48d cpv. 3 OC.

Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Duplik Rz. 15) war die Klägerin gestützt auf Art. 23 Abs. 2 AVE GAV FAR sowie Art. 20 Abs. 2 lit. b AVG berechtigt, Dritte mit der Kontrolle zu beauftragen (E. 2.7 hiervor; vgl. auch Art. 48d Abs. 3 AVV). Zudem stellt das Nichtmelden einer Lohnsumme von mehr als Fr.

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