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Art. 46

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 18 cpv. 2 LC)

  1. Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito.
  2. Alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale:
    1. la somma delle ore di prestazioni fornite;
    2. il numero, il sesso e l’origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito.
  3. La SECO assicura una procedura di notificazione uniforme.
  4. Il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire alla SECO, nell’ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori particolari personali delle persone in cerca d’impiego o loro caratteristiche che interessano il mercato del lavoro.

1 commentary

N1.Obblighi di comunicazione annuale del prestatore di personale

Conformemente all'art. 46 OC, il prestatore deve indicare nella dichiarazione annuale all'autorità cantonale competente il totale delle ore di lavoro prestate nonché il numero, il sesso e la provenienza (svizzeri/stranieri) dei lavoratori prestati.

Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).
Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).

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