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Art. 15

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 5 LC)

  1. Se il collocatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettere a o b LC, l’autorità competente può:
    1. revocare l’autorizzazione senza assegnargli un termine per porsi in consonanza alla legge;
    2. 1 disporre nella decisione di revoca che l’impresa, il responsabile o l’avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d’autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d’attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d’attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l’avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.
  2. La competente autorità cantonale comunica alla SECO tutte le sanzioni prese in applicazione dell’articolo 5 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle persone che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente l’attività di collocatore.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

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