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Art. 1a

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 2 cpv. 1 LC)

  1. I collocamenti possono essere effettuati e le pubblicazioni specializzate essere divulgate per il tramite dei seguenti canali:
    1. stampa scritta;
    2. telefono;
    3. televisione;
    4. radio;
    5. teletext;
    6. Internet;
    7. altri mezzi di comunicazione adeguati.
  2. L’autorizzazione non è accordata ai collocatori che divulgano pubblicazioni che non permettono alle persone in cerca d’impiego di consultarne in anticipo il contenuto e di accedere direttamente alle offerte d’impiego di loro interesse.

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