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Art. 28

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 12 cpv. 1 LC)

  1. La fornitura di personale a prestito è sottoposta ad autorizzazione solo per quanto riguarda il lavoro temporaneo e il lavoro a prestito.
  2. Le imprese che forniscono a prestito esclusivamente i servizi del proprietario o del comproprietario dell’impresa non sono sottoposte ad autorizzazione.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

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