(art. 12 cpv. 3 LC)
Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a fornire personale a prestito non appena:
- la sede principale ha annunciato l’apertura della succursale alla competente autorità;
- la cauzione richiesta per la succursale è stata depositata presso l’organo competente designato dal Cantone.