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Art. 31

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 12 cpv. 3 LC)

Una succursale con sede nello stesso Cantone della sede principale è autorizzata a fornire personale a prestito non appena:

  1. la sede principale ha annunciato l’apertura della succursale alla competente autorità;
  2. la cauzione richiesta per la succursale è stata depositata presso l’organo competente designato dal Cantone.

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