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Art. 34

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 13 cpv. 3 LC)

Le imprese che forniscono personale a prestito all’estero devono disporre di personale che conosca, per i Paesi interessati, segnatamente:

  1. le disposizioni che disciplinano l’immigrazione e l’inizio di un’attività lucrativa;
  2. la legislazione in materia di fornitura di personale a prestito.

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