(art. 13 cpv. 3 LC)
Le imprese che forniscono personale a prestito all’estero devono disporre di personale che conosca, per i Paesi interessati, segnatamente:
- le disposizioni che disciplinano l’immigrazione e l’inizio di un’attività lucrativa;
- la legislazione in materia di fornitura di personale a prestito.