Se il prestatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 16 capoverso 1 lettere a o b LC, l’autorità competente può:
revocare l’autorizzazione senza assegnargli un termine per porsi in consonanza alla legge;
1 disporre nella decisione di revoca che l’impresa, il responsabile o l’avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d’autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d’attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d’attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l’avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.
La competente autorità cantonale comunica alla SECO tutte le sanzioni prese in applicazione dell’articolo 16 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle persone che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente la fornitura di personale a prestito.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321). ↩
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