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Art. 48

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 19 cpv. 1 LC)

  1. Il contratto di lavoro deve essere generalmente concluso prima dell’entrata in funzione, salvo se l’urgenza della situazione non permette più di concludere un contratto scritto. In simili casi il contratto dovrà essere redatto per scritto nel più breve tempo possibile.
  2. In caso d’urgenza le parti possono rinunciare definitivamente a concludere un contratto scritto se la durata della prestazione non supera sei ore.

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