(art. 20 cpv. 1 secondo per. LC)
- Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.
- I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro.
- Il lavoratore fornito a prestito ha accesso, alla pari dei lavoratori del settore:
- ai corsi di perfezionamento finanziati mediante i contributi alle spese di perfezionamento;
- alle altre prestazioni finanziate mediante i contributi alle spese d’esecuzione.