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Art. 48b

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 20 cpv. 1 secondo per. LC)

  1. Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.
  2. I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro.
  3. Il lavoratore fornito a prestito ha accesso, alla pari dei lavoratori del settore:
    1. ai corsi di perfezionamento finanziati mediante i contributi alle spese di perfezionamento;
    2. alle altre prestazioni finanziate mediante i contributi alle spese d’esecuzione.

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